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Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni e disciplina
del prodotto editoriale)
1. Per «prodotto editoriale»,
ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato
su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto
informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla
diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo,
anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora
o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o
cinematografici.
2. Non costituiscono prodotto editoriale
i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci,
le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente
all’informazione aziendale sia ad uso interno sia presso
il pubblico. Per «opera filmica» si intende
lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico,
realizzato su supporto di qualsiasi natura, purchè
costituente opera dell’ingegno ai sensi della disciplina
sul diritto d’autore, destinato originariamente, dal titolare
dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione
nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico
attraverso i mezzi audiovisivi.
3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di
cui all’ articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47.
Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità
regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento
identificativo del prodotto, è sottoposto, altresì,
agli obblighi previsti dall’articolo 5 della medesima legge
n. 47 del 1948.
Art. 2.
(Disposizioni sulla proprietà delle
imprese editrici ed in materia di trasparenza)
1. All’articolo 1 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«L’esercizio dell’impresa editrice di giornali quotidiani
è riservato alle persone fisiche, nonchè alle
società costituite nella forma della società
in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità
limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa,
il cui oggetto comprenda l’attività editoriale, esercitata
attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche
elettronico, l’attività tipografica, radiotelevisiva
o comunque attinente all’informazione e alla comunicazione,
nonchè le attività connesse funzionalmente
e direttamente a queste ultime»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali
possono essere intestate a società per azioni, in
accomandita per azioni o a responsabilità limitata,
purchè la partecipazione di controllo di dette società
sia intestata a persone fisiche o a società direttamente
controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione,
il controllo è definito ai sensi dell’articolo 2359
del codice civile, nonchè dell’ottavo comma del presente
articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la
cancellazione d’ufficio dell’impresa dal registro degli
operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma
6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249»;
c) al sesto comma, primo periodo, le parole: «o estere
» sono soppresse;
d) è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«I soggetti di cui al primo
comma sono ammessi ad esercitare l’attività d’impresa
ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione europea o, in caso di società,
se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non
aventi il predetto requisito sono ammessi all’esercizio
dell’impresa medesima solo a condizione che lo Stato di
cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva
reciprocità. Sono fatte salve le disposizioni derivanti
da accordi internazionali».
Art. 3.
(Modalità di erogazione delle provvidenze
in favore dell’editoria)
1. A decorrere dal 1º gennaio dell’anno
successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge l’importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi
di cui all’articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, è aumentato
a 4 miliardi di lire.
2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani
che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile
delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione
europea è concesso un contributo pari al 50 per cento
dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e
distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi
delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal
calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori
a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno
di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresì
esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate
il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento
di quello dell’edizione diffusa nella città italiana
presso il cui tribunale sono registrate. L’ammontare complessivo
del contributo di cui al presente comma non può superare
lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo
in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo
stanziamento sarà ripartito tra gli aventi diritto
in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse
nei suddetti Paesi.
Capo II
INTERVENTI PER LO SVILUPPO
DEL SETTORE EDITORIALE
Art. 4.
(Tipologie di interventi
nel settore editoriale)
1. Alle imprese operanti nel settore editoriale
sono concesse le agevolazioni di credito di cui agli articoli
5, 6 e 7, nonchè il credito di imposta di cui all’articolo
8.
Art. 5.
(Fondo per le agevolazioni di credito
alle imprese del settore editoriale)
1. È istituito, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l’informazione
e l’editoria, fino all’attuazione della riforma di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Fondo per le agevolazioni
di credito alle imprese del settore editoriale, di seguito
denominato «Fondo». Il Fondo è finalizzato
alla concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti
della durata massima di dieci anni deliberati da soggetti
autorizzati all’attività bancaria.
2. Al Fondo affluiscono le risorse finanziarie
stanziate a tale fine nel bilancio dello Stato, il contributo
dell’1 per cento trattenuto sull’ammontare di ciascun beneficio
concesso, le somme comunque non corrisposte su concessioni
effettuate, le somme disponibili alla data di entrata in
vigore della presente legge esistenti sul fondo di cui all’articolo
29 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.
Il fondo di cui al citato articolo 29 è mantenuto
fino al completamento della corresponsione dei contributi
in conto interessi per le concessioni già effettuate.
3. I contributi sono concessi, nei limiti delle disponibilità
finanziarie, mediante procedura automatica, ai sensi dell’articolo
6, o valutativa, ai sensi dell’articolo 7.
4. Sono ammessi al finanziamento i progetti di ristrutturazione
tecnico-produttiva; di realizzazione, ampliamento e modifica
degli impianti, con particolare riferimento all’installazione
e potenziamento della rete informatica, anche in connessione
all’utilizzo dei circuiti telematici internazionali e dei
satelliti; di miglioramento della distribuzione; di formazione
professionale. I progetti sono presentati dalle imprese
partecipanti al ciclo di produzione, distribuzione e commercializzazione
del prodotto editoriale.
5. In caso di realizzazione dei progetti di cui al comma
4 con il ricorso alla locazione finanziaria, i contributi
in conto canone sono concessi con le medesime procedure
di cui agli articoli 6 e 7 e non possono, comunque, superare
l’importo dei contributi in conto interessi di cui godrebbero
i progetti se effettuati ai sensi e nei limiti previsti
per i contributi in conto interessi.
6. Una quota del 5 per cento del Fondo è riservata
alle imprese che, nell’anno precedente a quello di presentazione
della domanda per l’accesso alle agevolazioni, presentano
un fatturato non superiore a 5 miliardi di lire ed una ulteriore
quota del 5 per cento a quelle impegnate in progetti di
particolare rilevanza per la diffusione della lettura in
Italia o per la diffusione di prodotti editoriali in lingua
italiana all’estero. Ove tale quota non sia interamente
utilizzata, la parte residua riaffluisce al Fondo per essere
destinata ad interventi in favore delle altre imprese.
7. Una quota del 10 per cento del Fondo è destinata
ai progetti volti a sostenere spese di gestione o di esercizio
per le imprese costituite in forma di cooperative di giornalisti
o di poligrafici.
8. Ai fini della concessione del beneficio di cui al presente
articolo, la spesa per la realizzazione dei progetti è
ammessa in misura non eccedente il 90 per cento di quella
prevista nel progetto, ivi comprese quelle indicate nel
primo comma dell’articolo 16 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, nonchè
le spese previste per il fabbisogno annuale delle scorte
in misura non superiore al 40 per cento degli investimenti
fissi ammessi al finanziamento. La predetta percentuale
del 90 per cento è elevata al 100 per cento per le
cooperative di cui all’articolo 6 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, e successive modificazioni.
9. I contributi in conto interessi possono essere concessi
anche alle imprese editrici dei giornali italiani all’estero
di cui all’articolo 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e successive modificazioni, per progetti realizzati con
il finanziamento di soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività
bancaria aventi sede in uno Stato appartenente all’Unione
europea.
10. L’ammontare del contributo è pari al 50 per cento
degli interessi sull’importo ammesso al contributo medesimo,
calcolati al tasso di riferimento fissato con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il tasso di interesse e le altre condizioni economiche
alle quali è riferito il finanziamento sono liberamente
concordati tra le parti.
11. In aggiunta alle risorse di cui al comma 2, a decorrere
dall’anno 2001 e fino all’anno 2003, è autorizzata
la spesa di lire 7,9 miliardi per il primo anno, di lire
24,3 miliardi per il secondo anno e di lire 18,7 miliardi
per il terzo anno.
12. Ai contributi di cui al presente articolo, erogati secondo
le procedure di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge,
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9,
commi da 1 a 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
il Ministro per i beni e le attività culturali, sono
dettate disposizioni attuative della presente legge. Sono
in particolare disciplinati le modalità ed i termini
di presentazione o di rigetto delle domande, le modalità
di attestazione dei requisiti e delle condizioni di concessione
dei contributi, la documentazione delle spese inerenti ai
progetti, gli adempimenti ed i termini delle attività
istruttorie, l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato
di cui al comma 4 dell’articolo 7, il procedimento di decadenza
dai benefìci, le modalità di verifica finale
della corrispondenza degli investimenti effettuati al progetto,
della loro congruità economica, nonchè dell’inerenza
degli investimenti stessi alle finalità del progetto.
14. All’istruttoria dei provvedimenti di concessione dei
contributi di cui agli articoli 6 e 7 della presente legge
provvede, fino all’attuazione della riforma di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
15. Le somme erogate ai sensi degli articoli 6 e 7, a qualunque
titolo restituite, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere successivamente assegnate al Fondo.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Procedura automatica)
1. Alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 5 si provvede mediante procedura automatica
relativamente ai progetti che presentano cumulativamente
le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento complessivo non superiore
ad un miliardo di lire;
b) realizzazione del progetto entro due
anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì
ammesse le spese sostenute nell’anno antecedente la data
di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale sono comunicati l’ammontare delle risorse disponibili
per la concessione dei contributi ed il termine massimo
di presentazione delle domande.
3. Le domande di concessione del contributo
sono accolte sulla base della sola verifica della completezza
e regolarità delle domande medesime e della relativa
documentazione, secondo l’ordine cronologico di presentazione.
Le domande presentate nello stesso giorno si intendono presentate
contestualmente. La concessione del contributo è
integrale fino a concorrenza delle risorse finanziarie di
cui al comma 2. In caso di insufficienza delle risorse finanziarie
a soddisfare integralmente le domande, la disponibilità
residua è ripartita proporzionalmente al costo dei
progetti. Detta ripartizione ha luogo tra le domande presentate
contestualmente il giorno successivo a quello di presentazione
delle ultime domande che hanno ottenuto capienza intera.
4. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
lettera b), del presente articolo, è dichiarata la
decadenza dal beneficio ed il soggetto beneficiario è
tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già
percepite maggiorate degli interessi, calcolati ai sensi
all’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123.
5. Il soggetto beneficiario, entro sessanta giorni dalla
realizzazione del progetto, produce i documenti giustificativi
delle spese sostenute, gli estremi identificativi degli
impianti, macchinari o attrezzature acquistati, nonchè
la perizia giurata di un esperto del settore, iscritto al
relativo albo professionale, se esistente, che attesti la
corrispondenza degli investimenti alla finalità del
progetto, nonchè la congruità dei costi sostenuti.
6. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito.
Tenuto conto della tipologia dell’intervento e su richiesta
dell’impresa, può essere effettuata la corresponsione
del contributo in un’unica soluzione, scontando al valore
attuale, al momento dell’erogazione, il beneficio derivante
dalla quota di interessi.
Art. 7.
(Procedura valutativa)
1. Alla concessione dei contributi di cui
all’articolo 5 si provvede mediante procedura valutativa
relativamente ai progetti o programmi organici e complessi,
che presentano cumulativamente le seguenti caratteristiche:
a) finanziamento, eccedente l’importo di
cui all’articolo 6, comma 1, lettera a); la domanda deve
contenere la deliberazione preventiva dell’istituto finanziatore;
il finanziamento può, comunque, essere ammesso a
contributo in misura non superiore a lire 30 miliardi;
b) realizzazione del progetto entro due
anni dall’ammissione ai benefìci. Sono altresì
ammesse le spese sostenute nei due anni antecedenti la data
di presentazione della domanda.
2. Con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, sono comunicati il termine finale, non inferiore
a novanta giorni, di presentazione delle domande, l’ammontare
delle risorse disponibili, i requisiti dell’impresa proponente
e dell’iniziativa in base ai quali è effettuata la
valutazione ai fini della concessione del contributo.
3. I requisiti dell’iniziativa, di cui al
comma 1, attengono alla tipologia del programma, al fine
perseguito dallo stesso, alla coerenza degli strumenti con
il perseguimento degli obiettivi previsti. La validità
tecnica, economica e finanziaria dell’iniziativa è
valutata con particolare riferimento alla congruità
delle spese previste, alla redditività, alle prospettive
di mercato e agli obiettivi di sviluppo aziendale.
4. L’ammissione al contributo di cui al presente articolo
è disposta sulla base della deliberazione di un Comitato
istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui all’ articolo 5, comma 13.
La composizione del Comitato è effettuata in modo
da assicurare la presenza delle amministrazioni statali
interessate, degli editori, delle emittenti radiotelevisive,
dei rivenditori e dei distributori, dei giornalisti e dei
lavoratori tipografici. Il funzionamento del Comitato non
comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Dalla data di entrata in vigore del decreto di istituzione
del Comitato di cui al presente comma è soppresso
il Comitato di cui all’articolo 32 della legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni.
5. Il contributo di cui al presente articolo è erogato
in corrispondenza delle scadenze delle rate di ammortamento
pagate dall’impresa beneficiaria all’istituto di credito.
Dalla prima quota è trattenuto, a titolo di cauzione,
un importo non inferiore al 10 per cento dell’agevolazione
concessa, la cui erogazione è subordinata alla verifica
della corrispondenza della spesa al progetto ammesso al
contributo sulla base della documentazione finale della
spesa stessa.
6. Ferma la cauzione di cui al comma 5, tenuto conto della
tipologia dell’intervento e su richiesta dell’impresa, può
essere effettuata la corresponsione del contributo in un’unica
soluzione, con sconto degli interessi rispetto alla data
delle scadenze di cui al comma 5. È, in ogni caso,
consentita l’erogazione, a titolo di anticipazione, del
contributo concesso fino ad un massimo del 50 per cento
del contributo medesimo, sulla base di fideiussione bancaria
o polizza assicurativa di importo non inferiore alla somma
da erogare.
Art. 8.
(Credito di imposta)
1. Alle imprese produttrici di prodotti
editoriali che effettuano entro il 31 dicembre 2004 gli
investimenti di cui al comma 2, relativi a strutture situate
nel territorio dello Stato, è riconosciuto, a richiesta,
secondo le modalità previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, un credito
di imposta di importo pari al 3 per cento del costo sostenuto,
con riferimento al periodo di imposta in cui l’investimento
è effettuato ed in ciascuno dei quattro periodi di
imposta successivi.
2. Gli investimenti per i quali è
previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad
oggetto:
a) beni strumentali nuovi, ad esclusione
degli immobili, destinati esclusivamente alla produzione
dei seguenti prodotti editoriali in lingua italiana: giornali,
riviste e periodici, libri e simili, nonchè prodotti
editoriali multimediali;
b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva
riguardanti, congiuntamente o disgiuntamente:
1) l’acquisto, l’installazione, il potenziamento,
l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche,
degli impianti di composizione, redazione, impaginazione,
stampa, confezione, magazzinaggio, teletrasmissione verso
le proprie strutture periferiche e degli impianti di alta
e bassa frequenza delle imprese di radiodiffusione nonchè
il processo di trasformazione delle strutture produttive
verso tecnologie di trasmissione e ricezione digitale;
2) la realizzazione o l’acquisizione di
sistemi composti da una o più unità di lavoro
gestite da apparecchiature elettroniche che governino, a
mezzo di programmi, la progressione logica delle fasi del
ciclo tecnologico, destinate a svolgere una o più
delle seguenti funzioni legate al ciclo produttivo: lavorazione,
montaggio, manipolazione, controllo, misura e trasporto;
3) la realizzazione o l’acquisizione di sistemi di integrazione
di una o più unità di lavoro composti da robot
industriali, o mezzi robotizzati, gestiti da apparecchiature
elettroniche, che governino, a mezzo di programmi, la progressione
logica delle fasi del ciclo tecnologico;
4) la realizzazione o l’acquisizione di unità elettroniche
o di sistemi elettronici per l’elaborazione dei dati destinati
al disegno automatico, alla progettazione, alla produzione
della documentazione tecnica, alla gestione delle operazioni
legate al ciclo produttivo, al controllo e al collaudo dei
prodotti lavorati, nonchè al sistema gestionale,
organizzativo e commerciale;
5) la realizzazione o l’acquisizione di programmi per l’utilizzazione
delle apparecchiature e dei sistemi di cui ai numeri 2),
3) e 4);
6) l’acquisizione di brevetti e licenze funzionali all’esercizio
delle attività produttive, dei sistemi e dei programmi
di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).
3. Il credito di imposta, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile, può essere
fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta
non è rimborsabile ma non limita il diritto al rimborso
di imposte ad altro titolo spettante; l’eventuale eccedenza
è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adottato ai sensi dell’articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sono determinate le modalità
di attuazione del credito di imposta, e sono stabilite le
procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare
l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli
investimenti di cui al comma 2, nonchè specifiche
cause di revoca totale o parziale dei benefìci e
di applicazione delle sanzioni.
Art. 9.
(Fondo per la promozione del libro
e dei prodotti editoriali
di elevato valore culturale)
1. È istituito presso il Ministero
per i beni e le attività culturali un fondo finalizzato
alla assegnazione di contributi, con riferimento ai contratti
di mutuo stipulati per lo sviluppo dell’attività
di produzione, distribuzione e vendita del libro e dei prodotti
editoriali di elevato valore culturale, nonchè per
la loro diffusione all’estero.
2. Possono accedere al fondo di cui al comma
1:
a) gli editori che intendono realizzare
e commercializzare prodotti editoriali di elevato valore
culturale e scientifico;
b) i soggetti che presentano piani di esportazione
e commercializzazione di prodotti editoriali italiani all’estero.
3. Il funzionamento del fondo di cui al
comma 1, nonchè i criteri e le modalità di
accesso e di assegnazione dei contributi, sono disciplinati
con regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro per
i beni e le attività culturali d’intesa con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e con il Ministro degli affari esteri per gli aspetti attinenti
alla diffusione all’estero dei prodotti editoriali italiani.
4. Ai fini indicati al comma 1, il Ministero
per i beni e le attività culturali conferisce alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
parte delle risorse del fondo istituito ai sensi del medesimo
comma:
a) per l’apertura di librerie nei comuni
o nelle circoscrizioni comunali che ne sono privi, e nei
quali il servizio di vendita al pubblico è inadeguato,
in relazione alla popolazione residente;
b) nei casi diversi da quelli indicati alla
lettera a), per la ristrutturazione di librerie o per l’apertura
di nuove librerie, caratterizzate da innovazione tecnologica
o dalla specializzazione delle opere editoriali commercializzate
o da formule commerciali innovative.
5. I criteri per la individuazione e la
ripartizione alle regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano delle risorse indicate al comma 4 sono stabiliti
con decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. Per le finalità di cui al presente
articolo, è autorizzata, a decorrere dall’anno 2003,
la spesa annua massima di lire 2000 milioni. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 10.
(Messaggi pubblicitari di promozione
del libro e della lettura)
1. I messaggi pubblicitari facenti parte
di iniziative, promosse da istituzioni, enti, associazioni
di categoria, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica
nei confronti del libro e della lettura, trasmessi gratuitamente
o a condizioni di favore da emittenti televisive e radiofoniche
pubbliche e private, non sono considerati ai fini del calcolo
dei limiti massimi di cui all’articolo 8 della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni.
Art. 11.
(Disciplina del prezzo dei libri)
1. Il prezzo al consumatore finale dei libri
venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato
dall’editore o dall’importatore ed è da questi apposto,
comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare
o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori
finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità
effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale
non superiore al 10 per cento di quello fissato ai sensi
del comma 1.
3. I commi 1 e 2 non si applicano per i seguenti prodotti:
a) libri per bibliofili, intesi come quelli
pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e
di elevata qualità formale e tipografica;
b) libri d’arte, intesi come quelli stampati,
anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione
delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite
direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma
artigianale;
c) libri antichi e di edizioni esaurite;
d) libri usati;
e) libri posti fuori catalogo dall’editore;
f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente
la pubblicazione;
g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano
trascorsi almeno sei mesi dall’ultimo acquisto effettuato
dalla libreria o da altro venditore al dettaglio;
h) edizioni speciali destinate esclusivamente ad essere
cedute nell’ambito di rapporti associativi;
i) libri venduti nell’ambito di attività di commercio
elettronico.
4. Salva l’applicazione dell’articolo 15
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i libri possono
essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare
tra l’80 e il 100 per cento:
a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza
internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi
degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112;
b) in favore di biblioteche, archivi e musei
pubblici, organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni
o centri con finalità scientifiche, o di ricerca,
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative
ed università, i quali siano consumatori finali;
c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni
complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in
via preventiva, può essere diverso dalla somma dei
prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. Salva l’applicazione dell’articolo 153
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo
27, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i
libri di testo scolastici la riduzione massima di cui al
comma 2 non può superare il 5 per cento.
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata
in difformità dalle disposizioni del presente articolo,
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli
22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del
presente articolo e provvede all’accertamento e all’irrogazione
delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi
sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno
avuto luogo.
9. A decorrere dal secondo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro per
i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, nonchè la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere
alla ulteriore individuazione:
a) della misura massima dello sconto di
cui ai commi 2, 4 e 6;
b) di ipotesi ulteriori di formulazione
dei commi 3 e 4, anche modificando l’elenco dei prodotti
editoriali o delle modalità di vendita per i quali
consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.
Capo III
ULTERIORI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE
EDITORIALE
Art. 12.
(Trattamento straordinario
di integrazione salariale)
1. All’articolo 35 della legge 5 agosto
1981, n. 416, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal
seguente:
«Il trattamento straordinario di integrazione salariale
di cui all’articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto
1977, n. 675, e successive modificazioni, è esteso,
con le modalità previste per gli impiegati, ai giornalisti
professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti dipendenti
da imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici
e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, sospesi dal
lavoro per le cause indicate nella norma citata.»;
b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
esperite le procedure previste dalle leggi vigenti, adotta
i provvedimenti di concessione del trattamento indicato
nei commi precedenti per periodi semestrali consecutivi
e, comunque, non superiori complessivamente a ventiquattro
mesi. Sono applicabili a tali periodi le disposizioni di
cui agli articoli 3 e 4 della legge 20 maggio 1975, n. 164».
Art. 13.
(Risoluzione del rapporto di lavoro)
1. L’articolo 36 della legge 5 agosto 1981,
n. 416, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. – (Risoluzione del
rapporto di lavoro). – 1. I dipendenti delle aziende di
cui all’articolo 35 per le quali sia stata dichiarata dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale la situazione
di crisi occupazionale, in caso di risoluzione del rapporto
di lavoro per dimissioni nel periodo di godimento del trattamento
di integrazione salariale, ovvero per licenziamento al termine
del periodo di integrazione salariale di cui al citato articolo
35, hanno diritto, in aggiunta alle normali competenze di
fine rapporto, ad una indennità pari all’indennità
di mancato preavviso e, per i giornalisti, ad una indennità
pari a quattro mensilità di retribuzione. I dipendenti
di cui al presente comma sono esonerati dall’obbligo del
preavviso in caso di dimissioni».
Art. 14§
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